Diritto all’oblio oncologico, l’ennesimo ritardo italiano?
Il riconoscimento: una prima tutela contro le discriminazioni ai danni delle persone guarite
Solamente sul finire del 2023, si è iniziato a diffondere in Italia il concetto del c.d. “diritto all’oblio oncologico”, senza, tuttavia, ricevere un’adeguata risonanza mediatica (molto probabilmente per i maggiori interessi economici sottesi rispetto all’implementazione di un simile diritto nella legislazione nazionale, nonostante il crescente tasso di malati oncologici).
Basti pensare che la Francia ha iniziato a muovere i primi passi già nel 2014 (quasi un decennio fa), posizionandosi come il primo Paese europeo ad introdurre una normativa avente ad oggetto il divieto dell’obbligo, da parte delle persone precedentemente affette da una malattia oncologica, di rivelare dati afferenti alle proprie condizioni di salute ad istituti assicurativi o bancari per accedere a tali servizi o per procedere con un loro rinnovo, con una modifica della previgente legge dal 1° giugno 2022, in virtù della quale, dopo un quinquennio di guarigione dal cancro, non è più indispensabile rivelare dati clinici agli istituti assicurativi per la sottoscrizione di un loro servizio, con l’abbattimento di qualsivoglia differenza rispetto all’età di diagnosi del cancro.
Successivamente alla Francia, anche il vicino Belgio ha deciso di attivarsi con una normativa similare e, poi, anche il Lussemburgo, seppur non sotto forma di legge ma con un accordo governativo con gli istituti assicurativi.
In Olanda, il “diritto all’oblio oncologico” è stato introdotto dal Decreto-legge 2 novembre 2020 mentre il Portogallo con la Legge 18 novembre 2021, n. 75.
Ebbene, in Italia, il primo tentativo, poi riuscito, d’ingresso di tale diritto, seppur sempre a fronte della spinta europea, si è registrato con il Disegno di Legge n. 682, d’iniziativa dei senatori Patton e Spagnolli, comunicato alla Presidenza il 3 maggio 2023, recante disposizioni in materia di diritto all’oblio oncologico, al cui interno veniva sottolineato come in Italia “ci sono circa 3,6 milioni di persone che hanno avuto in passato una diagnosi di tumore ed il 27 per cento, circa un milione di persone, può essere considerato guarito in quanto non necessita di ulteriori trattamenti”, costrette a subire ingiuste discriminazioni in ambito economico, sociale, personale e professionale.
1. Il “Piano europeo di lotta contro il cancro” del 2021
Con la comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio del 3 febbraio 2021, la Commissione europea introduceva, per la prima volta, l’istituto del “Piano europeo di lotta contro il cancro” quale risposta dell’Unione europea all’esigenza di favorire la prevenzione, il trattamento e l’assistenza ai malati oncologici.
Proprio con riferimento al periodo post guarigione, la Commissione europea sottolineava l’importanza di incrementare l’appoggio offerto agli Stati membri, per la promozione di programmi di riqualificazione e di sviluppo delle competenze, in grado di offrire un aiuto ai sopravvissuti al cancro, altresì, a rientrare nel mondo del lavoro, con la possibilità di ottenere un aiuto finanziario dal Fondo sociale europeo Plus.
Veniva, così, anticipata l’effettuazione, nel successivo anno ovvero del 2022, di un nuovo studio afferente al rientro al lavoro, da parte degli ex pazienti oncologici, con lo scopo di individuare le lacune presenti nelle politiche nazionali in tema di occupazione e protezione sociale, per una maggiore tutela della certezza economica, soprattutto, nei contesti sociali più svantaggiati, e dello stato di benessere psicofisico di tali individui.
In tale contesto, veniva evidenziata la difficoltà per molti sopravvissuti al cancro in remissione a lungo termine di ricevere un trattamento discriminatorio, in virtù della loro anamnesi, circa l’accesso ai servizi finanziari, con applicazione di premi esorbitanti.
2. L’esplicita richiesta del Parlamento europeo nel 2022
Successivamente, con la risoluzione del 16 febbraio 2022, incentrata al rafforzamento in Europa della lotta contro il cancro per una strategia globale e coordinata (2020/2267(INI), il Parlamento europeo ha esplicitato, all’art. 125, la necessità per le compagnie assicurative e gli istituti bancari di non tenere in considerazione la storia clinica delle persone colpite dal cancro, richiedendo alla legislazione nazionale di assicurare che i sopravvissuti alle malattie oncologiche non subissero discriminazioni rispetto agli altri consumatori.
Tale invito poggiava il proprio fondamento nella volontà, da parte della Commissione europea, di avviare una stretta collaborazione con le imprese al fine di dar vita ad un codice di condotta, in grado di garantire un allineamento tra i progressi realizzati con riferimento ai trattamenti oncologici divenuti maggiormente efficaci e le pratiche aziendali dei fornitori di servizi finanziari.
Rimarcando l’esempio positivo della Francia, del Belgio, del Lussemburgo e dei Paesi Bassi dove già i sopravvissuti al cancro godevano già del c.d. “diritto all’oblio oncologico”, il Parlamento europeo formalizzava la propria richiesta agli altri Paesi europei ovvero, che entro e non oltre il 2025, tutti gli Stati membri dovessero assicurare il diritto all’oblio a tutti i pazienti europei dopo dieci anni dalla fine del trattamento e fino a cinque anni dopo la fine del trattamento per i pazienti per i quali la diagnosi è stata formulata prima del diciottesimo anno di età, tramite l’introduzione di disposizioni comuni per il diritto all’oblio nell’ambito delle relative disposizioni in materia di protezione dei consumatori del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, per oltrepassare la frammentazione delle pratiche nazionali nel panorama della valutazione del merito di credito e prevedere una parità di accesso al credito per i sopravvissuti al cancro.
3. La Legge 7 dicembre 2023, n. 193: le nuove disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni post guarigione
5 dicembre 2023. Una data epocale per gli ex pazienti oncologici che hanno finalmente visto riconosciuto il proprio diritto a non subire più discriminazioni sul piano economico, professionale e personale.
La Legge 7 dicembre 2023, n. 193, recante “Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche” ed entrata in vigore il 2 gennaio di quest’anno con lo scopo di “escludere qualsiasi forma di pregiudizio o disparità di trattamento” (art. 1, comma 1), ha finalmente disciplinato in Italia il c.d. “diritto all’oblio” a tutela delle “persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica” (art. 1, comma 2), “in attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, degli articoli 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, del Piano europeo di lotta contro il cancro di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 44 final, del 3 febbraio 2021, nonché dell’articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della
legge 4 agosto 1955, n. 848” (art. 1, comma 1).
Con riferimento all’accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi di cui all’art. 2, è stato previsto che, ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti in tali ambiti nonché in ogni fase di accesso ai presenti servizi, non è ammessa la richiesta di informazioni concernenti lo stato di salute del contraente circa patologie oncologiche da cui lo stesso sia stato affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza recidive, da più di 10 anni alla data della richiesta, con una riduzione della metà allorquando la patologia sia intervenuta antecedentemente al compimento dei 21 anni di età.
In tali circostanze, non potranno, inoltre, essere applicati al contraente limiti, costi, oneri aggiuntivi o trattamenti diversi rispetto allo standard previsto dalla legislazione vigente, tantomeno potrà richiedersi al contraente l’effettuazione di visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari.
In relazione all’accesso all’istituto dell’adozione di cui all’art. 3, il primo comma di tale disposizione ha disciplinato che le indagini riguardanti lo stato di salute dei richiedenti non potranno riportare “informazioni relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi più di dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute, ovvero più di cinque anni se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età”.
Da ultimo, circa l’accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale di cui all’art. 4, allorquando sia previsto l’accertamento di requisiti psico-fisici o concernenti lo stato di salute dei candidati, è stato introdotto il divieto di richiedere informazioni circa lo stato di salute dei candidati riguardanti patologie oncologiche da cui siano stati colpiti ed il cui trattamento attivo sia terminato, senza recidive, da più di 10 anni dalla data della richiesta, con una riduzione della metà allorquando la patologia sia intervenuta prima dei 21 anni di età.
4. Conclusioni
Dalle considerazioni sopra esposte, è possibile concludere come la nuova norma abbia rappresentato l’esito di un pregresso iter europeo, con la finalità di eliminare qualsivoglia forma di discriminazione e disparità di trattamento delle persone affette in passato da patologie oncologiche, alla luce, non solo della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e del succitato Piano europeo di lotta contro il cancro ma, soprattutto, e in maniera più elementare, della Carta costituzionale italiana.
Come noto, ai sensi dell’articolo 3 Costituzione, tutti i cittadini godono di pari dignità sociale, essendo eguali dinanzi alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, con il compito della Repubblica italiana di procedere all’eliminazione di tutti quegli ostacoli economici e sociali che, di fatto, limitano la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impedendo lo sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese, senza dimenticare come, ai sensi dell’articolo 32 Costituzione, sia compito della Repubblica tutelare la salute quale essenziale diritto dell’individuo ed interesse della collettività.
L’introduzione giuridica del diritto di non rivelare informazioni correlate al proprio stato di salute precedente, una volta trascorso un certo periodo di tempo dalla data di ultimazione dei trattamenti terapeutici e, in assenza di recidive, ha, quindi, costituito un nuovo importante tassello di civilizzazione e di rinnovata dignità, non solo personale, ma anche economica, sociale e professionale, a favore di soggetti già fortemente turbati da un intenso vissuto clinico.
Ciò che si auspica è che, rispetto all’accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, come richiesto all’art. 2, comma 7, vengano stabilite, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, adeguate modalità di attuazione del comma 1, da parte, rispettivamente, del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, anche tramite la predisposizione di formulari e modelli.
Lo stesso dicasi, in materia di adozione, dal momento che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Commissione per le adozioni internazionali, dovrà stabilire, entro tre mesi dall’entrata in vigore della nuova legge, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 1.
Parimenti per l’accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale, giacché il Ministro del lavoro e delle politiche di sociali, di concerto con il Ministro della salute, dovrà adottare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della recente legge, sentite determinate organizzazioni di pazienti oncologici, specifiche politiche attive, volte a garantire eguaglianza di opportunità nell’inserimento, nella permanenza o nel reinserimento nel mondo del lavoro.
Come per ogni nuova neo-legge, sarà importante attendere l’implementazione pratica di tale novità legislativa nei vari ambiti interessati, pur nella totale assenza di riferimenti, da parte delle nuove disposizioni, circa i soggetti dedicati alle attività di vigilanza ed i corretti procedimenti inibitori da attivare nell’eventualità di possibili situazioni di abuso di potere, soprattutto, da parte degli istituti bancari ed assicurativi e relative disparità di trattamento.