Imprudenza, negligenza o imperizia del lavoratore? Il datore è sempre responsabile
Con l’ordinanza n. 25597/2021, la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, ha affermato come, in caso di danno alla salute del lavoratore, la responsabilità del datore di lavoro potrà escludersi solamente nell’eventualità in cui il danno sia stato cagionato da una condotta atipica ed eccezionale del prestatore che sia stata causa esclusiva dell’evento dannoso.
La decisione
Ad avviso della Suprema Corte, il datore di lavoro sarà responsabile nei casi di mancata adozione delle misure protettive, di mancata vigilanza circa il rispetto delle stesse da parte del dipendente e di mancata idoneità delle misure di prevenzione all’eliminazione, nella misura massima possibile, dei rischi derivanti da imprudenza, negligenza o imperizia del lavoratore.
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