Referendum sull’eutanasia, quale sarà il quesito?
L’8 ottobre 2021 sono state depositate presso la Corte di Cassazione più di 1.200.000 firme per il referendum sull’eutanasia legale. Un numero enorme, soprattutto se consideriamo le limitazioni di questo periodo e che le firme necessarie in Italia per proporre un referendum abrogativo sono “appena” cinquecentomila. Ottocentomila sono state raccolte da più di tredicimila volontari in seimila tavoli in oltre mille comuni, quasi quattrocentomila sono state raccolte online.
Il referendum proposto dal Comitato Promotore ‒ promosso dall’Associazione Luca Coscioni e composto da numerose altre associazioni, movimenti, sindacati e formazioni politiche ‒ intende abrogare parzialmente l’art. 579 del Codice Penale riguardante il cosiddetto “omicidio del consenziente”, di fatto un reato speciale per punire l’eutanasia, che prevede una pena dai sei ai quindici anni di reclusione.
Il quesito referendario al quale saremo chiamati a rispondere è dunque il seguente:
Volete voi che sia abrogato l’art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente) approvato con Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, comma 1, limitatamente alle seguenti parole «la reclusione da sei a quindici anni»; comma 2 integralmente; comma 3 limitatamente alle seguenti parole «Si applicano»?
L’attuale articolo 579 del codice penale dice quindi che “chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni”. Al reato non si applicano le aggravanti comuni indicate nell’art. 61 dello stesso Codice Penale, ma si applicano le disposizioni relative all’omicidio [art. 575-577] se il fatto è commesso contro un minore di anni diciotto, contro una persona inferma di mente (o che si trova in condizioni di deficienza psichica per infermità o per abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti) o il cui consenso sia stato estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno, dal colpevole.
Se vince il sì
In breve, se il referendum abrogativo dovesse ottenere una maggioranza di sì, ovvero di voti favorevoli all’abrogazione, il “nuovo” articolo 579 del Codice Penale sarebbe formulato così:
Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con le disposizioni relative all’omicidio se il fatto è commesso contro una persona:
- minore degli anni diciotto;
- inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;
- il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.
In tutti gli altri casi, quindi, l’eutanasia non sarebbe più punibile.
Le principali obiezioni di chi voterà no
La prima e più delicata delle obiezioni mosse al referendum sull’eutanasia legale riguarda i bambini, che si potrebbero eutanasizzare trasformando di fatto l’eutanasia in uno strumento di eugenetica. Ma questa obiezione è infondata, dal momento che i minori di diciotto anni ne sarebbero esclusi.
C’è poi chi si oppone al referendum in nome della “difesa della vita dal concepimento fino alla morte naturale”, senza tener conto che una persona possa soffrire in modo atroce e non voglia più vivere come un peso per sé stesso e per i propri cari. Questa obiezione appare come un pregiudizio ideologico di stampo religioso anteposto al benessere e alla dignità delle persone, dal momento che vivere non è solo respirare.
Un’altra critica è che si darebbe allo Stato il permesso di uccidere le persone: ma chi la muove non considera che si tratta di situazioni particolari e che chi praticherebbe l’eutanasia agirebbe solo rispettando la volontà dell’interessato, volontà che invece, per i detrattori del referendum, sembra non meritare alcun rispetto.
Qualcuno obietta che l’eutanasia passiva è già considerata penalmente lecita, dal momento che – a seguito del ben noto caso di Eluana Englaro – in Italia è ora sancito il diritto del paziente a rinunciare alle cure che lo tengono in vita contro ogni speranza di sopravvivenza, il cosiddetto “accanimento terapeutico”. Ma, come dimostrano molti episodi in Italia e nel mondo, anche in assenza di terapie e idratazione forzata ci sono vite che si trascinano nel dolore e nella sofferenza, spesso nella più assoluta incapacità di intendere e volere, molto a lungo. E, come detto, senza alcuna ragionevole speranza di guarigione o ripresa.
A chi sostiene che ci si potrebbe suicidare senza coinvolgere lo Stato, o che si potrebbe farlo di nascosto (come di fatto accade), bisognerebbe ricordare che non tutti gli ammalati che vorrebbero porre fine alla propria vita sono in grado di farlo da soli, e che un conto è affidarsi a centri e personale specializzato, un conto è affidare la propria morte a una persona cara, per lo più con mezzi improvvisati.
I casi di Piergiorgio Welby, Eluana Englaro, Dj Fabo e altri malati senza speranza sono lì a ricordarci che dovremmo poter essere padroni della nostra morte così come lo siamo della nostra vita, nel rispetto della dignità di ognuno. Orbene, anche se non siete favorevoli all’eutanasia, grazie a questo referendum potremo capire la posizione di tutti gli italiani su questo tema.
Articolo correlato: Suicidio assistito in Italia: la disattesa volontà del paziente