Grande soddisfazione per l’accoglimento del Ricorso per Cassazione presentato dallo studio Di Santo e commentato dalla rivista Altalex
Nel caso in cui sia stata omessa la sanzione accessoria della revoca della patente di guida, il giudice dell’esecuzione non può porvi rimedio (sentenza n. 34861/2021)
Il fatto
La sentenza che si annota è stata emessa a seguito del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Benevento che, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva disposto su richiesta del pubblico ministero, la revoca della patente di guida nei confronti del ricorrente, quale sanzione amministrativa accessoria per il reato di guida in stato di ebbrezza, con rilevato tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, aggravato dall’aver procurato un incidente stradale.
Il Giudice, in particolare, aveva respinto l’eccezione difensiva secondo cui la sanzione della revoca doveva ritenersi esclusa in ragione del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull’aggravante dell’art. 186 comma 2 bis cds, che aveva determinato la pena comminata con il decreto penale di condanna.
La difesa denunciava con ricorso violazione di legge sostenendo che il Giudice dell’esecuzione non avrebbe potuto riqualificare in senso peggiorativo la condanna, di fatto comminata, a seguito del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante dell’articolo 186 C.d.S., comma 2 bis, per la fattispecie di cui all’articolo 186, comma 2, lettera c), per la quale non era prevista la revoca, ma soltanto la sospensione della patente.
Anche il Procuratore Generale chiedeva l’annullamento senza rinvio dell’impugnato provvedimento.
La revoca omessa è applicabile in sede esecutiva?
Il problema di interesse nel giudizio esitato con la sentenza che si annota è se la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida (o comunque se la sanzione amministrativa accessoria tout court) che sia stata omessa nel giudizio di cognizione, possa essere applicata in sede esecutiva.
La soluzione non può che essere negativa se si ha riguardo al dato normativo.
E’ noto che dopo il passaggio in giudicato del provvedimento giurisdizionale, spetta al giudice della esecuzione la competenza a conoscere tutte le questioni attinenti alla esecuzione del provvedimento stesso (articolo 666 c.p.p.), nonchè le questioni specificamente attribuitegli dall’articolo 676 c.p.p.
L’articolo 676 c.p.p., in quanto derogatorio al principio generale della irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali definitivi di cui all’articolo 648 c.p.p., è di stretta interpretazione e non può essere applicato al di fuori delle materie specificamente previste, fra le quali soprattutto rilevano, per il tema di cui trattasi, quelle relative alle pene accessorie.
Orbene, in nessun modo, possono rientrare tra queste competenze specifiche, proprio per il divieto di interpretazione analogica, quelle relative alle sanzioni amministrative accessorie, come, nella materia che ci occupa, la sospensione e la revoca della patente di guida, o, in altra materia (abusivismo edilizio) l’ordine di demolizione delle opere abusive o l’ordine di rimessione in pristino dopo una condanna: sanzioni che hanno natura diversa dalle pene accessorie.
Rispetto a tali sanzioni, secondo costante giurisprudenza di legittimità, la competenza è del giudice che ha emesso la sentenza di condanna, nonchè del giudice della impugnazione, quando questa non sia inammissibile, ma non del giudice della esecuzione, che non ha una competenza specifica in materia.
La sentenza
La Cassazione ha disposto conformemente alle richieste della parti e alla propria giurisprudenza rilevando che il giudice dell’esecuzione non ha competenza rispetto alle sanzioni accessorie di natura amministrativa e che tale competenza appartiene esclusivamente al giudice che ha deliberato la sentenza sicchè alla eventuale omissione può porsi riparo soltanto con il rimedio della impugnazione.
L’articolo 676 c.p.p. fa una elencazione tassativa delle “altre competenze” del giudice della esecuzione e tra di esse non compare quella relativa alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
Di qui la riaffermazione del principio per il quale non spetta al giudice dell’esecuzione l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie che il giudice della cognizione abbia erroneamente omesso di applicare con la sentenza di condanna o di patteggiamento, potendosi porre rimedio all’erronea omissione soltanto con l’impugnazione della sentenza.
Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata.
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