1. Introduzione: le sfide dell’era digitale
Come noto, negli ultimi anni il processo di digitalizzazione ha interessato l’intero impianto giudiziario e con esso anche il tema delle prove è tornato alla ribalta, soprattutto alla luce del crescente impiego dei social network e dell’utilizzo massiccio di WhatsApp, il sistema di messaggistica istantanea per eccellenza.
Pensando alla valenza di tali strumenti in ambito civile, non può non riflettersi sulla possibilità di concludere veri e propri contratti a distanza con una semplice e breve conversazione su WhatsApp non richiedendosi alcuna firma o presenza delle parti oppure in ambito penale pensiamo alla realizzazione di condotte diffamatorie, persecutorie e minacciose perpetrate sui social network, costituendo in tal caso un essenziale elemento di prova a tutela della posizione della persona offesa.
2. Il più recente orientamento della Suprema Corte in ambito civile
Una recente pronuncia che ha rappresentato un punto fondamentale nella “letteratura” dell’efficacia probatoria dei dati informatici è sicuramente rappresentata dall’ordinanza n. 1254 del 18.01.2025 che contiene, a sua volta, essenziali contributi precedentemente assunti dalla giurisprudenza di legittimità che restituiscono un quadro nitido in materia.
Segnatamente, la II Sezione Civile della Corte di Cassazione, riportandosi ad un pregresso indirizzo assunto dalle Sezioni Unite (
sent. n. 11197/2023), ha confermato come “i messaggi “whatsapp” e gli “sms” conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una “chat” di “whatsapp” mediante copia dei relativi “screenshot”, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi”.
In particolar modo, in ambito di validità probatoria dei documenti informatici, rievocando previ assunti giurisprudenziali di legittimità (
Cass., II Sez., Sent. n. 19622/2024;
Cass., II Sez., Sent. n. 11584/2024;
Cass., II Sez., Ord. n. 30186/2021 e Cass., VI-2 Sez., Ord. n. 11606/2018), gli Ermellini hanno cristallizzato come il corpo di un messaggio di posta elettronica, parimenti ai messaggi scambiati su WhatsApp, “costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c. [Cass., II Sez., Ord. n. 22012/2023] e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime”.
Passando, poi, all’ambito dei social network (pensiamo ad esempio a post con descrizione scritta, fotografie e video), degli screenshot o delle stampe di siti web, è giocoforza come anche questi costituiscano riproduzioni meccaniche ex art. 2712 c.c.
Una disposizione molto ampia, quella sopracitata, che riconduce a tale definizione “le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose”, formando “piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.
3. Il più recente orientamento della Suprema Corte in ambito penale
Se in ambito civile non sembrano esserci dubbi in merito all’efficacia probatoria dei documenti informatici e dei dati digitali, anche nel settore penale non sembrano esserci evidenti perplessità, seppur con indiscutibili problematiche connesse non già alla validità probatoria ma alla consistenza della medesima, come si avrà modo di approfondire nel paragrafo dedicato alle conclusioni critiche.
Con la sentenza n. 12633/2024, la II Sezione Penale della Suprema Corte ha stabilito come, nel caso di produzione dei messaggi su WhatsApp da parte del soggetto offeso allegati alla denuncia, ci si trovi “al cospetto di un caso del tutto assimilabile a quello della produzione ad opera dell’offeso di messaggi sms mediante la realizzazione di una fotografia dello schermo di un telefono cellulare sul quale gli stessi sono leggibili [in conformità a quanto stabilito da Cass., III Sez., sent. n. 8332/2020 e
Cass., V Sez., n. 12062/2021] ovvero del contenuto della conversazione registrata con l’imputato [
Cass., II Sez., sent. n. 12347/2021]”.
Rafforzando quanto già deciso in altre pronunce (Cass., VI Sez., sent. n. 38678/2023 e Cass., VI Sez., sent. n. 22417/2022), gli Ermellini specificavano, inoltre, come “i messaggi whatsapp e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ex art. 234 cod. proc. pen., sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica, non applicandosi né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all’acquisizione di corrispondenza ex art. 254 c.p.p.: infatti, non si è in presenza della captazione di un flusso di comunicazioni in corso, bensì della mera documentazione ex post di detti flussi”.
Ebbene, l’art. 234, primo comma, c.p.p. etichetta quale “prova documentale” qualsiasi scritto o altro documento rappresentante “fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo”, potendo rientrare, proprio per la genericità della sua formulazione ed in maniera speculare a quanto già sopra menzionato per il settore civile, anche ogni contributo scritto od orale proveniente dal mondo dei social network o del web più in generale.
4. I rischi di un’eccessiva genericità: considerazioni critiche dalla riservatezza all’integrità della prova digitale
Esaminando i citati contributi tanto in ambito civile quanto in ambito penale, la questione sembrerebbe risolta in maniera pacifica, potendo le definizioni sopra esposte fungere da contenitore ben ampio in grado di accogliere nel concetto di “prova documentale” qualsivoglia riproduzione ma i rischi impliciti non risultano di poco conto, soprattutto con riferimento alla valutazione dell’attendibilità della prova digitale.
Tali definizioni, la cui formulazione è da ricondurre ad un momento antecedente il boom del processo di digitalizzazione, risultano, invero, molto ampie e generiche, con un doppio innegabile rischio legato sia alla possibilità di ricondurre all’alveo della prova documentale qualsivoglia stampa sia alla possibilità di evitare un controllo sull’effettiva autenticità ed integrità, sul piano tecnologico, della prova che si vuole far acquisire in giudizio.
Dalla disamina delle più recenti pronunce assunte dalla giurisprudenza di legittimità tanto civile quanto penale risulta indiscutibile come i dati digitali (ad esempio, sms, e-mail, messaggi WhatsApp e contenuti social) possano assumere piena validità probatoria, laddove non oggetto di disconoscimento dalla controparte che dovrà essere “chiaro, circostanziato ed esplicito” (
Cass. civ., sez. VI, n. 12794/2021).
Ad ogni modo, però, non sono mancate le critiche circa i rischi connessi all’autenticità ed integrità della prova digitale, soprattutto in relazione alle scarse risorse umane ed economiche di cui è dotato l’impianto giudiziario italiano (pensiamo ad esempio alla necessità di consultare un esperto forense per la valutazione di una prova digitale nell’ambito di un processo civile per l’accertamento della sussistenza di un credito il cui valore risulta inferiore ai mezzi giudiziari da impiegare per la valutazione della prova stessa).
Per quanto riguarda l’autenticità e l’integrità della prova, non possono escludersi a priori, soprattutto grazie all’impiego degli strumenti sempre più dilaganti dell’intelligenza artificiale, casi di manipolazione o falsificazione che richiederebbero un disconoscimento preciso e circostanziato dalla controparte, con un dispendioso onere a carico della medesima e della stessa amministrazione giudiziaria per verificare la legittimità di quanto opposto e l’attendibilità della prova digitale, con tutte le difficoltà logistiche che ne deriverebbero nell’effettiva dimostrazione di quanto asserito.
Pensiamo anche alle obiezioni che potrebbero essere sollevate rispetto ai profili di riservatezza e di liceità nel processo di assunzione della prova che potrebbero essere contestati dalla parte accusata, soprattutto in relazione a conversazioni private. In tal senso, però, la Cassazione ha specificato, in plurime circostanze, come i messaggi WhatsApp e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare abbiano natura di documenti ex art. 234 c.p.p., legittimamente acquisibili tramite mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione la disciplina delle intercettazioni né quella concernente l’acquisizione di corrispondenza di cui all’art. 254 c.p.p. (ex multis, Cass. pen., sez. VI, n. 22417/2022; Cass. pen., sez. VI, n. 1822/2020).
5. Conclusioni
Dalle considerazioni già indicate è possibile trarre le seguenti conclusioni.
Se è lodevole allineare i principi fondamentali dell’efficacia probatoria ai nuovi passi in ambito tecnologico, dall’altro il diritto alla difesa non può essere aperto aprioristicamente a qualsivoglia tipologia di elemento digitale, il cui accertamento circa l’autenticità risulterà sempre più arduo a causa della raffinatezza dei diversi strumenti oggi a disposizione.
La soluzione?
Un difficile e teso equilibrio da raggiungere in un’era digitale dove la distinzione tra realtà e finzione risulta sempre più complicata e, paradossalmente quasi in maniera antitetica, in un’epoca dove i temi della riservatezza e della difesa delle libertà fondamentali della persona, anche costituzionalmente tutelate, rivestono grandissima importanza.
Insomma, come ormai consolidato, laddove la legge tace, l’intero potere di definizione e puntualizzazione viene rimesso nelle mani della magistratura giudicante a cui verrà attribuito un ulteriore onere di specializzazione in un ambito ben lontano da quello di stretta competenza, con un maggiore aggravio che risulta pienamente confliggente con le correnti esigenze di speditezza e celerità volute dal Governo in carica.


