RSA e malasanità: la fitta rete di responsabilità tra dottrina e giurisprudenza
I profili di responsabilità civile e penale, il modello organizzativo 231, le posizioni di garanzia, la gestione dei servizi affidati a soggetti esterni
Negli ultimi anni, l’attenzione mediatica e giudiziaria nei confronti delle Residenze Sanitarie Assistenziali (“RSA”) risulta essere crescente.
Sicuramente dallo scoppio della pandemia, il tema della gestione delle persone anziane, in condizioni di non autosufficienza psico-fisica, ha interessato maggiormente l’opinione pubblica, con l’insorgere di quesiti specifici in ambito etico, sociale ed economico-giuridico.
Una gestione che in molti casi si trasforma in vera e propria tragedia ove incombe la necessità di determinare i confini di responsabilità civile e penale, oltre che amministrativa, a carico della struttura interessata, con un aggravamento di difficoltà accertativa in caso di appalto o di affidamento esterno dei servizi.
1. Responsabilità civile: dal Codice civile alla Legge Gelli-Bianco
Il pilastro portante della disciplina civilistica è, senza dubbio, da rinvenire nell’art. 1218 c.c. avente ad oggetto la responsabilità contrattuale del debitore, per il quale la RSA risponde dell’inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ad eccezione dei casi in cui comprovi la non imputabilità di tale inadempimento alla stessa.
La RSA potrà, quindi, essere condannata al risarcimento dei danni subiti dal paziente, dai suoi familiari oppure in caso di decesso dai suoi eredi.
Danni che potranno essere di natura patrimoniale (a titolo esemplificativo, spese mediche per la ripresa psico-fisica in caso di incidente) e/o non patrimoniale (ad esempio, danno esistenziale o morale).
Un’altra disposizione che merita attenzione è da individuare anche nell’art. 1228 c.c., avente ad oggetto la responsabilità per fatto degli ausiliari, secondo cui, ad eccezione di una diversa volontà delle parti, il debitore (nel caso di specie, la RSA) che nell’adempimento dell’obbligazione si avvalga dell’opera di soggetti terzi, risponderà altresì dei fatti dolosi o colposi di costoro.
Più di recente, la Legge 8 marzo 2017, n. 24, entrata in vigore il 01 aprile 2017, avente ad oggetto “[d]isposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, meglio conosciuta come “Legge Gelli-Bianco”, ha assunto centralità normativa sul tema. In particolare, l’
art. 7 ha disciplinato la responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria, stabilendo al primo comma come la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata (nel caso di specie la RSA) che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura, risponde delle loro condotte dolose o colpose.
Secondo quanto previsto dal terzo comma, l’esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ex art. 2043 c.c., a meno che non abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
2. Responsabilità penale: lo stato dell’arte della recente giurisprudenza di legittimità
Circa le conseguenze penali, laddove l’incidente sia da ricondurre a situazioni contraddistinte da negligenza grave ovvero a violazioni delle normative sulla sicurezza, ci sarà una perseguibilità per i reati di lesioni personali colpose o di omicidio colposo.
Sul punto, la Suprema Corte ha confermato la condanna per omicidio colposo dei legali rappresentanti di una RSA a seguito alla morte di un anziano parzialmente non autosufficiente, caduto accidentalmente da una finestra, per la sussistenza di carenze organizzative e strutturali della struttura, come, ad esempio, la scarsità del numero di addetti alla vigilanza e la mancanza di protezioni alle scale (
Cass., n. 26861/2024) mentre per una vicenda diversa qualche anno prima, gli Ermellini confermavano l’assoluzione di tre operatrici socio-sanitarie accusate di maltrattamenti nei riguardi di alcuni ospiti di una RSA. In tale situazione, nonostante i comportamenti delle imputate fossero stati definiti poco delicati rispetto alla professione da esercitare, non rilevavano la volontà delle stesse di infliggere vessazioni agli ospiti (Cass., n. 41562/2021).
Un’ulteriore pronuncia di legittimità da citare è rappresentata dalla
sentenza n. 16132/2021, ove gli Ermellini, dopo aver ricordato come tutti gli operatori sanitari siano portatori di una posizione di garanzia ex artt. 2 e 32 Cost., con un preciso onere di tutela dei pazienti da possibili situazioni di pericolo che possano minarne l’integrità (
Cass., n. 39256/2019; Cass., n. 2192/2015 e
Cass., n. 9638/2000). Nel caso di specie, la colpa addebitata all’infermiera e all’operatrice sanitaria consisteva nel non riscontrare il celere degrado dell’ospite. Proprio rispetto alla posizione di garanzia delle due professioniste, la Suprema Corte osservava come “in caso di condotte colpose indipendenti, non può invocare il principio di affidamento l’agente che non abbia osservato una regola precauzionale su cui si innesti l’altrui condotta colposa, poiché la sua responsabilità persiste in base al principio di equivalenza delle cause, salva l’affermazione dell’efficacia esclusiva della causa sopravvenuta, che presenti il carattere di eccezionalità e imprevedibilità” (
Cass., n. 50038/2017).
3. Responsabilità amministrative: dall’applicazione di misure correttive fino alla revoca dell’autorizzazione di esercizio
Potranno, altresì, essere imposti degli obblighi di adeguamento per l’applicazione di misure correttive, comminate delle multe in caso di violazioni di disposizioni sanitarie o di sicurezza sui luoghi di lavori ex D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 oppure disposta la sospensione o la revoca delle autorizzazioni di esercizio dell’attività laddove la situazione sia contraddistinta da gravi inadempimenti o si tratti di vicende già contestate in passato.
4. L’auspicata adozione di un Modello organizzativo ex Legge n. 231/2001
L’adozione di un Modello organizzativo, regolato ai sensi di quanto disposto dalla Legge 8 giugno 2001, n. 231 avente ad oggetto il regime di responsabilità amministrativa per le persone giuridiche, rappresenta senza dubbio uno strumento essenziale di protezione legale tutelando la RSA da eventuali responsabilità commesse da dirigenti o dipendenti nonché dalla commissione di reati, tramite appositi controlli interni.
Come noto, il Modello organizzativo 231 si compone di un Codice etico ovvero di un documento recante i principi etici e le norme di comportamento da seguire all’interno della struttura e di un Organismo di Vigilanza, indipendente dalla RSA, per monitorare il livello di efficacia e di adeguatezza del Modello; il tutto nell’ambito di un sistema di controlli costanti, con procedure standardizzate nonché formazione e comunicazione continua.
5. Il ruolo di garanzia giuridicamente rilevante del Direttore sanitario e l’onere di vigilanza continua a carico degli Operatori sanitari
Come cristallizzato da recente giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 46577/2024), il direttore di una RSA deve ritenersi responsabile della struttura da costui gestita ed organizzata, in virtù di una “posizione di garanzia giuridicamente rilevante, tale da consentire di configurare una responsabilità colposa per fatto omissivo per mancata o inadeguata organizzazione (c.d. “colpa da organizzazione”), derivante dall’inottemperanza all’obbligo di adottare le cautele organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione di reati, sempre che questi non siano ascrivibili esclusivamente al medico e/o ad altri operatori della struttura”.
Proprio rispetto a tale ultimo profilo ovvero allo stesso ruolo di garanzia ricoperto anche dagli operatori sanitari, la Suprema Corte ha osservato che l’eventuale sussistenza di carenze strutturali ed organizzativa non può essere motivo di esonero della responsabilità penale dell’operatore sanitario nell’eventualità di lesioni personali colpose (
Cass., n. 16132/2021), incombendo sul medesimo un onere costante di vigilanza e diligenza al fine di tutelare i pazienti, nonostante le condizioni difficili in cui venga esercitata la professione sanitaria.
Un altro particolare aspetto è da ricercare nel principio giurisprudenziale emerso dalla pronuncia della
Cass., n. 41842/2023, secondo cui per la sussistenza della responsabilità “del procuratore e delegato di una RSA per violazione degli obblighi di garanzia nei confronti degli anziani, non è sufficiente l’esistenza di una procura generale in materia antinfortunistica, essendo necessaria l’attribuzione e l’effettivo esercizio di poteri relativi alla specifica area di rischio della gestione e della protezione dei pazienti” (
Cass., n. 32244/2022).
6. Le complicazioni di attribuzione di responsabilità in caso di appalto ed affidamento esterno della gestione dei servizi
Non è insolito che la gestione della RSA possa essere data in appalto ed affidata a soggetti esterni.
In caso di danni agli ospiti, l’appaltatore, quale soggetto detentore del controllo organizzativo del servizio prestato, dovrà rispondere delle condotte del proprio personale, fermo restando la natura persona della responsabilità penale.
Ad ogni modo, però, il committente non potrà dirsi esonerato dalla responsabilità che si definirà solidale, dal momento che la RSA risponderà in caso di omessa o insufficiente vigilanza sull’appaltatore, con una scelta negligente di questo oppure di mancati controlli periodici rispetto al suo operato, oltre che per l’assenza di adeguate strutture o di un’organizzazione funzionale.
Oltre a ciò, è chiaro come risponderanno anche i singoli operatori sul piano penale o civile (per colpa grave o dolo), altrimenti solo il datore di lavoro.
7. Conclusioni
Dalle considerazioni sopra esposte, è possibile trarre le seguenti conclusioni.
Le RSA hanno un preciso obbligo di tutela verso i propri ospiti, al fine di garantire un livello efficiente o quantomeno sufficiente sicurezza nella prestazione sanitaria, nelle infrastrutture e nell’organizzazione logistica di erogazione dei servizi.
Come purtroppo emerge dai fatti di cronaca, non sempre ciò risulta possibile per motivi di vario genere (carenze organizzative, strutture fatiscenti, controlli insufficienti soprattutto nel caso di gestione esterna dei servizi) che, ad ogni modo, hanno tutti un comune denominatore ovverosia quello economico con, in certi casi, una sottrazione indebita da parte dei titolari della RSA delle riserve economiche della struttura oppure, in altri casi, un’insufficienza delle medesime che non permette di assicurare un livello efficiente di gestione della RSA.
L’unico modo è quello di investire in formazione adeguata del personale o, comunque, scegliere un appaltatore che sia in grado di portare avanti una gestione ottimale della RSA nonché in frequenti ed approfonditi controlli per una vigilanza continua della stessa.


