Il diritto di sciopero: esercizio legittimo o soppressione dell’altrui libertà?
I limiti all’esercizio del diritto. Il pregiudizio irreparabile alla produttività aziendale, i reati di danneggiamento e violenza privata.
Nella cronaca delle ultime settimane, il tema dello sciopero ha assunto un’apprezzabile rilevanza mediatica, soprattutto sul piano geo-politico.
Senza addentrarci in incaute riflessioni di natura culturale, politica ed economica, il focus del presente contributo è quello di soffermarsi sulle difficoltà legate ad un corretto espletamento del diritto di sciopero, proprio di recente esercitato in via generale come forma di protesta avverso il conflitto israelo-palestinese sia in Italia che dal resto delle grandi città mondiali, con gravi ripercussioni registratesi sul regolare svolgimento della vita personale e professionale di chi, invece, ha voluto e/o dovuto astenersi dall’esercizio di tale diritto.
1. Il riconoscimento costituzionale del diritto allo sciopero nel 1948
L’art. 40 della Carta costituzionale tutela il diritto allo sciopero, da inquadrarsi quale strumento individuale ma anche sociale volto a creare una pressione per l’ottenimento di determinati cambiamenti su situazioni attuali in ambito lavorativo, politico nazionale ed estero, civile, stabilendo come debba essere esercitato non già in maniera sconsiderata e sregolata bensì “nell’ambito delle leggi che lo regolano”.
Se antecedentemente alla Costituzione, lo sciopero veniva considerato quale libertà, dal 1948 si attua un importante mutamento di prospettiva con il riconoscimento di un vero e proprio diritto soggettivo che, seppur di natura individuale, richiede per il suo corretto esercizio un’astensione collettiva dal lavoro, proclamata da più organizzazioni sindacali, ai fini del perseguimento di uno scopo comune (Cass., n. 711/1980).
È interessante notare come con l’entrata in vigore della Costituzione non sia stata operata alcuna abrogazione del divieto di sciopero imposto dal codice Rocco tramite l’art. 502 e ss. c.p., dovendosi attendere anni dopo la pronuncia della
sentenza della Corte costituzionale n. 29/1960 con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 502, secondo comma, c.p. che puniva lo sciopero praticato “al solo scopo di imporre ai datori di lavoro patti diversi da quelli stabiliti, ovvero di opporsi a modificazioni di tali patti o, comunque, di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti”.
2. La proclamazione del diritto allo sciopero dalla legislazione nazionale nel 1990
Con la Legge 12 giugno 1990, n. 146, avente ad oggetto “[n]orme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”, si è avuta una regolazione del corretto esercizio del diritto allo sciopero nell’ambito dei servizi pubblici essenziali, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, al fine di imporre dei precisi limiti esterni e tutelare così “il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione” (vd. art. 1).
3. L’affermazione europea del diritto allo sciopero nel 2000
Il riconoscimento di tale diritto si è registrato anche sul piano europeo tramite l’
art. 28 della
Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea, rinomata anche come più semplicemente “Carta di Nizza”, giacché proclamata dapprima il 7 dicembre 2000 a Nizza e successivamente modificata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo.
Tale disposizione ha stabilito come i lavoratori ed i datori di lavoro, comprese le rispettive organizzazioni, detengano, in conformità al diritto dell’Unione, alle legislazioni e alle prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, nell’eventualità di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, tra cui lo sciopero.
4. Quando lo sciopero sfocia in un’indebita lesione delle libertà altrui
a) Il pregiudizio irreparabile alla produttività aziendale
Con la sentenza n. 711/1980, la Corte di Cassazione civile sez. lav. ha posto le basi per un’importante definizione dell’esercizio del diritto di sciopero lavorativo.
Partendo dal presupposto della “necessaria genericità della sua nozione comune presupposta dal precetto costituzionale (art. 40 Cost.)”, gli Ermellini hanno affermato come “l’esercizio del diritto di sciopero deve ritenersi illecito se, ove non effettuato con gli opportuni accorgimenti e cautele, appare idoneo a pregiudicare irreparabilmente – in una determinata ed effettiva situazione economica generale o particolare – non la produzione, ma la produttività dell’azienda, cioè la possibilità per l’imprenditore di continuare a svolgere la sua iniziativa economica, ovvero comporti la distruzione o una duratura inutilizzabilità degli impianti, con pericolo per l’impresa come organizzazione istituzionale, non come mera organizzazione gestionale, con compromissione dell’interesse generale alla preservazione dei livelli di occupazione”, con un accertamento giudiziale da svolgere caso per caso.
Tali principi di diritto sono stati anche ripresi da recente giurisprudenza di legittimità civile nell’ambito dell’
ordinanza n. 6787/2024, ove è stata statuita la legittimità dello sciopero anche laddove comporti un eventuale danno alla produzione e non già alla produttività, quale possibilità dell’imprenditore di continuare a svolgere la propria iniziativa economica.
b) Il reato di danneggiamento
Non risulta essere un mistero come molto spesso assistiamo ad eventi di sciopero che, per una fetta minoritaria di partecipanti, si trasforma in un’occasione esclusivamente focalizzata sulla creazione di caos e disordine, con annessi danneggiamenti di opere pubbliche, edifici, strade, esercizi commerciali, vetture private e mezzi del trasporto locale.
È palese come uno dei primi limiti esterni imposti al corretto esercizio del diritto di sciopero sia proprio da rinvenire nel rispetto dei beni altrui, con una punibilità, ai sensi dell’art. 635 c.p., dei comportamenti di distruzione, dispersione, deterioramento e di inservibilità delle cose mobili o immobili di proprietà altrui.
Sul punto, giova ricordare come con la
sentenza n. 119/1970 la Corte costituzionale abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 635, secondo comma, n. 2, c.p. nella parte in cui prevedeva quale circostanza aggravante e come causa di procedibilità d’ufficio del reato di danneggiamento la commissione di tale reato da parte di lavoratori durante uno sciopero dai datori di lavoro in occasione di serrata.
c) Il reato di violenza privata
Un’altra forma di illecito, sempre di natura penale, che potrebbe venire ad instaurarsi è quella della violenza privata prevista dall’art. 610 c.p., che punisce chiunque, tramite violenza o minaccia, costringa un’altra persona a compiere, tollerare od omettere un’azione.
Pensiamo, ad esempio, all’ipotesi di blocco stradale. In materia, ad avviso della Suprema Corte, è da ravvisare tale fattispecie illecita “nella condotta di colui il quale non si limiti alla semplice allocazione di un oggetto sulla sede stradale, al fine di ostruirla od ingombrarla, ma accompagni detta azione con comportamenti intimidatori nei confronti della persona offesa” (
Cass. pen., n. 21228/2001).
Un ulteriore esempio potrebbe essere rinvenuto in una manifestazione contro l’esecuzione di un’opera pubblica (nel caso di specie, i c.d. “No Tav”). Ebbene, in tale circostanza, con la sentenza n. 16149/2022 la Corte ha riconosciuto il delitto di cui all’art. 610 c.p., con pronuncia di condanna avverso gli imputati che avevano impedito ai lavoratori di accedere ai luoghi di lavoro mettendosi davanti ai varchi di accesso e bloccandone fisicamente il transito.
Per gli Ermellini, ai fini della configurabilità del reato non è indispensabile una minaccia verbale o esplicita, bastando un qualsiasi comportamento in grado di incutere timore di subire un danno ingiusto; timore amplificato anche dal numero dei manifestanti e dalla loro costante presenza.
Da ulteriore, la Cassazione ha negato la presenza della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 1, c.p., concernente i motivi di particolare valore morale e sociale, non essendo sufficiente “l’intima convinzione dell’agente di perseguire un fine moralmente apprezzabile, essendo necessaria l’obiettiva rispondenza del motivo perseguito a valori etici o sociali effettivamente riconosciuti come preminenti dalla prevalente coscienza collettiva e intorno ai quali vi sia un generale consenso, sicché la protesta contro la realizzazione di un’opera pubblica non integra di per sé tale circostanza attenuante” (
Cass., n. 19764/2019).
5. Conclusioni
Dalle considerazioni già indicate, è possibile trarre le seguenti conclusioni.
È evidente come l’esercizio del diritto allo sciopero debba portare, per svariati motivi, ad una sorta di risveglio delle coscienze “private” o “pubbliche” ed è altresì indubbio come tale scuotimento possa essere ottenuto tramite modalità “forti” che possano portare ad una risonanza, anche mediatica, della tematica per la quale si decide di aderire ad uno sciopero, con innegabili ed anche involontari disagi al regolare svolgimento della vita collettiva.
Dall’altra però è chiaro come tale esercizio, che spesso viene abusato e usato in maniera distorta in un mero strumento di lotta politica, non possa ledere le libertà costituzionalmente tutelate degli altri consociati i quali hanno non solo il diritto di non aderire ma anche di non vedersi compromessi nei propri interessi.
La soluzione è probabilmente di non facile rinvenimento soprattutto nelle grandi città dove i disagi sono continui anche in situazioni, per così dire, “regolari”, rendendosi, pertanto, indispensabile una precisa regolamentazione legislativa di tale strumento, anche con un rafforzamento delle forze dell’ordine, per prevenirne gli abusi e per salvaguardare i diritti di tutti i cittadini, astensionisti compresi, al fine di evitare che le rivendicazioni, danni inclusi, possano rilevarsi superiori alle iniziali richieste degli scioperanti.


