Foto e video di sconosciuti sui social: abuso dell’immagine altrui?
La pubblicazione sui social di foto e video ritraenti sconosciuti: i confini dell’(ab)uso dell’immagine altrui
1. Introduzione
Oggi giorno, pressoché in ogni momento della giornata, viviamo con in mano uno smartphone, divenuto in certi casi una vera e propria estensione del nostro corpo.
Uno strumento che è fonte di grandissima utilità per chi lo impiega per motivi professionali ma anche per raffigurare momenti di vita quotidiana o ricordi di famiglia.
Proprio su questo ultimo punto sarà incentrato il focus del presente contributo, al fine di approfondire i risvolti derivanti, in particolar modo, dalla pubblicazione di foto e video ritraenti, però, non solo il soggetto interessato ma anche persone sconosciute sui social ed i limiti di tale attività che potrebbe sconfinare, in determinati casi, in un vero e proprio abuso dell’immagine altrui.
2. La pubblicazione di foto o video di persone estranee sui social: la rilevanza essenziale del consenso e le difficoltà del suo rilascio
Impossibile non avere sul proprio telefono foto o video raffiguranti persone estranee.
Pensiamo, a titolo di comprensione, a qualche esempio pratico: il video della recita dei propri figli minorenni (impossibile non raffigurare anche altri bambini o genitori), alla foto di una bellezza monumentale artistica (impossibile non raffigurare anche altri turisti o cittadini) oppure al classico filmino delle vacanze estive da mostrare ai parenti (impossibile non riprendere anche altri vacanzieri).
Insomma, di esempi ce ne sarebbero davvero tanti ed oggi giorno la facilità di ritrarre un determinato istante o di riprendere un preciso momento è direttamente proporzionale ai rischi che si corrono nell’impiego di tale materiale, soprattutto nei casi in cui – pressoché sempre – non vige un previo consenso alla diffusione da parte dei soggetti interessati.
3. La normativa a tutela del diritto all’identità personale
Richiamando la normativa posta a garanzia dell’immagine altrui contro atti illeciti di impiego non già autorizzato, è possibile spaziare dalla Carta costituzionale fino al Regolamento (UE) 2016/679 (“General Data Protection Regulation” o, in breve, “GDPR”) recepito in Italia con il D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, per passare al Codice civile e alla Legge sul diritto d’autore del 1941.
a) La Carta costituzionale e la protezione indiretta del diritto all’immagine
Anche se nella Carta costituzionale risulta assente un riferimento diretto ed esplicito, questo può tuttavia ricavarsi da molte disposizioni tra cui l’art. 2 che “riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Di seguito, si rinvengono l’art. 3 garantisce la pari dignità sociale di tutti i cittadini e l’art. 13 che, difendendo la libertà personale, tutela anche la facoltà del soggetto di opporsi alla diffusione della propria immagine.
b) Il Codice civile e la regolazione dell’abuso dell’immagine altrui
All’interno del Codice civile, troviamo l’art. 10 che esplicitamente disciplina la fattispecie dell’abuso dell’immagine altrui, stabilendo come nel caso in cui “l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”.
c) La Legge n. 633/1941 e la salvaguardia del diritto d’autore
Un altro pilastro in materia è costituito dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633, che protegge il diritto d’autore.
In particolare, ai sensi dell’art. 96, “[i]l ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa”, con applicazione delle disposizioni di cui all’art. 93, commi 2, 3 e 4 successivamente al decesso della persona ritrattata e salvo, tuttavia, quanto stabilito dall’art. 97, per il quale, invece, non è necessario il consenso della persona ritrattata allorquando “la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico”.
Ad ogni modo, il secondo comma della stessa disposizione ha specificato come il ritratto non possa essere oggetto di esposizione o di messa in commercio, se l’esposizione o la messa in commercio arrechi pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona ritrattata.
d) Gli aspetti privacy tutelati dal GDPR
Da ultimo, non può non menzionarsi il D. Lgs. n. 101/2018 che ha modificato il D. Lgs. n. 196/2003 e che ha recepito il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento di dati personali.
L’art. 4, par. 1, definisce il concetto di dato personale quale “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile”, qualificando come identificabile “la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”.
La successiva disposizione chiarisce meglio i principi fondamentali del trattamento di dati personali, tra cui le modalità del medesimo ovvero lecita, corretta e trasparente.
Da ulteriore, l’art. 9 pone un preciso divieto al trattamento delle categorie particolari di dati personali ovvero quelli “che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”.
La disposizione prevede, al secondo comma, delle eccezioni nel caso in cui sussista il consenso esplicito da parte dell’interessato e laddove sia necessario procedere per finalità pubbliche.
Da ultimo, l’art. 17, in materia di diritto alla cancellazione (c.d. “diritto all’oblio”) e l’art. 21, in materia di diritto di opposizione, tutelano il soggetto interessato, laddove voglia richiedere la rimozione della propria foto ovvero laddove la persona voglia opporsi al trattamento della propria immagine.
4. La necessità del consenso e le relative eccezioni
Dalla disamina della normativa si comprende come sia essenziale, per l’utilizzo dell’immagine altrui, il rilascio del consenso da parte del soggetto ritratto, escludendosi modalità formali di espressione dello stesso.
Esistono, però, delle casistiche dove la legge non richiede il rilascio del consenso, ad esempio, nel caso in cui il soggetto ritratto sia una personalità pubblica, nell’eventualità in cui la pubblicazione avvenga per finalità scientifiche, culturali o di interesse pubblico oppure per esigenze di giustizia.
5. Il trattamento sanzionatorio amministrativo, civile e penale
Nel caso in cui si proceda ugualmente alla pubblicazione, il soggetto che ha realizzato la fattispecie illecita potrà incorrere in sanzioni amministrative, così come specificate nel GDPR e in obblighi di risarcimento tanto patrimoniale quanto non patrimoniale in sede civilistica, con onere probatorio circa la violazione, il danno effettivo ed il nesso tra la violazione ed il danno subito (senza soffermarsi in tale sede su tutte le difficoltà probatorie a tal proposito, giacché gli effetti spesso si rivelano intangibili nell’immediato con una possibile forma di “ingiustizia” nel risarcimento deciso dal giudice in via equitativa).
Nei casi più gravi, la pubblicazione potrà comportare anche sanzioni penali; pensiamo alla pubblicazione di un’immagine o di un video con finalità offensive o lesive della reputazione, allo scopo di diffamare un’altra persona (art. 595 c.p.), con finalità persecutorie per intimidire la persona offesa (art. 612-bis c.p.), con finalità di rivendicazione personale nei casi di diffusione di immagini o video a sfondo sessuale (art. 612-ter c.p.) ovvero per trarne profitto per sé o per altri o arrecare danno all’interessato (art. 167 del D. Lgs. 196/2003).
6. Conclusioni
Dalle considerazioni già indicate, è possibile trarre le seguenti conclusioni.
In un mondo, come quello attuale, che scorre ad una velocità inarrestabile, risulta impossibile pensare di limitare l’utilizzo degli smartphone e delle loro funzionalità.
La fotocamera o la videocamera possono rivelarsi degli strumenti essenziali in moltissime circostanze della vita quotidiana, come nel caso di sinistri stradali o di registrazione di atti persecutori ai propri danni.
Il profilo su cui bisogna soffermarsi è, senza dubbio, legato ad una maggiore educazione nel corretto impiego di tali strumenti, evitando di incorrere successivamente in atti illeciti, non solo tra i giovanissimi ma anche e soprattutto tra la generazione passata di adulti, meno avvezzi alle pericolosità del web, che sono soliti pubblicare in maniera permanente foto e video di soggetti minori.
In tal senso, si dovrebbe aprire anche un approfondimento specifico rispetto al mancato rilascio del consenso da parte del minore che, una volta divenuto maggiorenne, potrebbe ritrovare, a malincuore e con disagio, immagini e filmati della propria infanzia liberamente esposti sul web (pensiamo, ad esempio, al caso delle family influencer o dei baby influencer).
In un mondo sempre più digitalizzato, tutelare il diritto personale all’immagine da possibili aggressioni con scopo di lucro diventa sempre più un compito complesso, richiedendosi una particolare forma prudenza da parte della magistratura chiamata a divenire interprete del dato normativo, onde evitare che la pubblicazione, seppur sconsiderata a cui assistiamo oggi giorno, seppur non seguita da diretti o quantomeno attuali scopi di sfruttamento economico da parte del ritraente, possa divenire il veicolo strumentalizzato per l’ottenimento di finalità monetarie da parte della stessa vittima magari in futuro.


