Assegno di mantenimento e riforma Cartabia: le novità per la tutela del creditore
Le garanzie a tutela del credito e il pagamento diretto del terzo
l D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, meglio conosciuto come “riforma Cartabia”, modificato poi dalla Legge n. 29 dicembre 2022, n. 197, è intervenuto in maniera netta su plurimi ambiti del diritto, tra cui quello civilistico e di famiglia.
In particolar modo, il focus del presente contributo sarà quello di esaminare le modifiche apportate dalla novella legislativa in materia di obbligo al mantenimento familiare in caso di rottura del legame matrimoniale o della convivenza more uxorio.
1. Le garanzie a tutela del credito
Come noto, ai sensi dell’art. 156 c.c., il giudice, chiamato a pronunciarsi su una separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia possibile addebitare la separazione il diritto di ricevere dall’altro quanto necessario al suo mantenimento, allorquando non disponga di sufficienti redditi propri, decidendo l’entità dell’importo sulla base delle circostanze e dei redditi dell’obbligato mentre, ai sensi dell’art. 337-ter c.c., il legislatore ha imposto l’obbligo in capo ai genitori, anche in caso di separazione, divorzio o cessazione della convivenza more uxorio, di continuare a provvedere al mantenimento della prole.
Plurimi sono i casi in cui il soggetto obbligato si ritrovi, sia in senso involontario per motivi oggettivi sia in maniera “mascherata” per ragioni personali, a rimanere inadempiente rispetto all’obbligo imposto dal giudice di contribuire economicamente in favore della prole o del coniuge.
Ebbene, la riforma Cartabia è intervenuta in materia, razionalizzando ed unificando le tutele del credito già presenti nell’ordinamento giuridico italiano, per una riduzione delle tempistiche e delle risorse impiegate in tal senso.
Una prima novità legislativa è costituita, invero, dall’art. 473 bis 36 c.p.c. il quale disciplina l’istituto delle garanzie a tutela del credito.
Secondo tale disposizione, i provvedimenti, anche se di natura temporanea, in ambito di contributo economico in favore della prole o delle parti sono immediatamente esecutivi, rappresentando titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale. Laddove il valore dei beni ipotecati ecceda la cautela da somministrare, si applica l’art. 96, secondo comma, c.p.c.
In tal senso, il giudice ha la facoltà di imporre al soggetto obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, laddove sussistente il pericolo di mancato adempimento degli obblighi di contributo economico.
Il creditore, per veder soddisfatte o conservate le proprie ragioni, potrà richiedere al giudice di autorizzare il sequestro dei beni mobili, immobili o crediti del debitore.
Nell’eventualità di sopraggiunti giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, potrà, ad ogni modo, disporre la revoca oppure la modifica dei provvedimenti.
Sul punto, l’
art. 35, primo comma, del D.Lgs. n. 149/2022, modificato dalla L. n. 197/2022, ha previsto come le disposizioni contenute nel decreto avessero effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023, con applicazione ai procedimenti instaurati dopo tale data e con mantenimento delle disposizioni prima in vigore per i procedimenti pendenti al 28 febbraio 2023.
Come facilmente intuibile, si tratta di una norma assai rilevante che ha inglobato in un solo strumento le già presenti forme di protezione del credito, a supporto dell’effettiva realizzazione delle conseguenze previste dai provvedimenti emessi in ambito di contributo economico.
Ad ogni modo, però, potrebbe criticarsi un’eccessiva esecutività con una compressione del diritto di difesa in capo al soggetto debitore, dal momento che la disposizione prevede la possibilità di procedere ad iscrizione immediata dell’ipoteca giudiziale, anche sui provvedimenti temporanei, senza la necessità di un precedente inadempimento.
Rispetto, poi, alla terminologia legislativa, chiara è la genericità espressiva, dal momento che risulta assente qualsiasi approfondimento rispetto ai concetti di idoneità della garanzia e di pericolo di inadempimento, lasciando il compito di specifica – come accade spesso – alla giurisprudenza.
Proseguendo l’analisi della disposizione, la previsione dell’ipoteca eccessiva, risulta anch’essa generica e priva di indicazioni precise che possano evitare situazioni di inefficacia o tardività, con una mancanza di tutela nei confronti dell’obbligato, che potrebbe essere destinatario di ipoteche sproporzionate ed illegittime, a cui non seguirebbe magari un idoneo ristoro per i danni, a propria volta, patiti.
Non si riviene, peraltro, una forma forte di tutela, dal momento che la possibilità per il giudice di revocare o modificare i provvedimenti in presenza di giustificati motivi non risulta contraddistinta da modalità e termini precisi per la l’attivazione della medesima.
Non è, da ultimo, comprensibile in quale ambito di competenza giudiziale inquadrare tale procedura, oltre ad eventuali profili e modalità di impugnazione.
2. L’introduzione dell’obbligo di pagamento diretto del terzo
Una seconda novità legislativa, successiva alla prima già sopra esaminata, è stata rappresentata dall’art. 473 bis 37 c.p.c., avente ad oggetto il “pagamento diretto del terzo”.
Invero, conseguentemente alla costituzione in mora del debitore, rimasto inadempiente per un arco temporale di almeno trenta giorni, il creditore, avente il diritto di vedersi corrisposto il contributo periodico o in suo favore o in quello della prole, avrà la facoltà di notificare il provvedimento o l’accordo di negoziazione assistita in cui è stata fissata la misura dell’assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli in via diretta gli importi dovuti, con comunicazione al debitore rimasto inadempiente.
Il terzo sarà, quindi, tenuto al pagamento dell’assegno dal mese successivo a quello dell’avvenuta notifica.
Nel caso in cui anche il terzo si dimostri inadempiente, il creditore potrà agire con azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute.
Laddove, poi, il credito dell’obbligato nei riguardi dei succitati terzi sia stato già oggetto di pignoramento al momento della notificazione, sarà compito del giudice dell’esecuzione provvedere all’assegnazione e alla ripartizione delle somme tra l’avente diritto al contributo e gli altri creditori, facendo riferimento alla natura e alle finalità dell’assegno.
Parimenti a quanto già sopra analizzato, l’art. 35, primo comma, del D.Lgs. n. 149/2022, modificato dalla L. n. 197/2022, ha previsto come le disposizioni contenute nel decreto avessero effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023, con applicazione ai procedimenti instaurati dopo tale data e con mantenimento delle disposizioni prima in vigore per i procedimenti pendenti al 28 febbraio 2023.
Come si può evincere dalla lettura della norma, la medesima ha introdotto un utile istituto volto a garantire i diritti del creditore alla corretta corresponsione degli importi dovuti a titolo di mantenimento dal debitore, con l’attivazione di un procedimento snello che, in prima battuta, può svolgersi anche in via stragiudiziale.
Le critiche che possono muoversi sono sicuramente plurime.
La prima, circa la compressione del diritto di difesa in capo al terzo (solitamente coincidente con la figura del datore di lavoro a cui si richiede il pignoramento dello stipendio del debitore) a cui viene notificata l’intimazione di pagamento ma anche dello stesso debitore, posto il ristretto arco temporale di trenta giorni previsto dalla norma, il cui mancato rispetto potrebbe essere imputato a situazioni esterne alla volontarietà del debitore medesimo, a cui non viene lasciato un “diritto di replica”.
Invero, in determinate casistiche di sopravvenuta impossibilità da parte del debitore di adempiere agli obblighi di contributo economico, tale termine potrebbe rivelarsi troppo stringente, soprattutto per soggetti che si sono sempre dimostrati regolari nei versamenti precedenti; senza, poi, considerare le perplessità che potrebbero scaturire dalla mancata previsione di un diritto di difesa in capo al terzo, data l’assenza nella procedura stragiudiziale delineata dalla riforma, di un contradditorio immediato.
Il terzo potrà solo opporre le eccezioni concernenti il rapporto con il debitore successivamente al pagamento, mancando, altresì, chiarezza rispetto alla gestione delle vicende ove il credito nei confronti del terzo sia stato già oggetto di pignoramento (assente qualsivoglia riferimento circa le modalità con cui il giudice debba procedere all’assegnazione delle somme pignorate in caso di pignoramenti già sussistenti o di plurimi creditori), oltretutto non avendo il legislatore chiarito se il pagamento diretto debba includere anche crediti impignorabili o non cedibili.
Peraltro, alcun profilo si rinviene nella normativa affrontata rispetto ad un obbligo di bilanciamento tra l’intervento esecutivo previsto dal legislatore e la tutela del debitore al proprio sostentamento, in tutti quei profili ove il mancato adempimento sia dovuto a ragioni sopravvenute e sottratte alla volontarietà del soggetto obbligato.
Ad ogni modo, però, ciò che sicuramente è apprezzabile è la possibilità di ottenere direttamente dal soggetto terzo il versamento dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice, senza dover optare per l’attivazione di una procedura lunga e tortuosa che portava la parte creditrice anche a desistere, decidendo di continuare ad attendere uno spontaneo adempimento da parte del soggetto obbligato.
La riforma Cartabia ha portato ad un’estensione del procedimento stragiudiziale, precedentemente esistente con la modalità sopraesposta solo in caso di divorzio, anche nelle fattispecie di separazione e, in particolare, in tutti i casi in cui sussista il diritto di contributo economico, potendosi, pertanto, includere anche i casi di cessata convivenza more uxorio con prole.
3. Conclusioni
Dalle considerazioni già indicate, è possibile trarre le seguenti conclusioni.
Come si evince dalla lettura delle disposizioni sopra esaminate, la riforma Cartabia è intervenuta in materia di mantenimento del coniuge e della prole, semplificando la procedura, unificandola per tutti i casi di separazione, divorzio o cessazione della convivenza more uxorio, al fine di garantire uno strumento in favore del creditore (genitore o coniuge beneficiario) per ottenere, con il minor dispendio possibile di risorse economiche e temporali, il corretto adempimento da parte del debitore.
Nonostante le diverse critiche che possono muoversi, la novità sicuramente più meritevole è quella di aver permesso al creditore di agire con un’azione diretta contro il terzo (generalmente il datore di lavoro) per il versamento dell’assegno di mantenimento, in caso di mancato pagamento da parte del debitore nell’ambito di un arco temporale molto stringente al fine di non compromettere il corretto soddisfacimento delle esigenze pendenti in capo al coniuge o alla prole, con un istituto in grado di proteggere, tempestivamente e senza ulteriori dilazioni temporali, il minore, il cui interesse è stato posto al centro del procedimento, oppure il coniuge beneficiario.
Come in ogni situazione, solo il tempo ci conferirà le risposte attese, disciogliendo i nodi e colmando le lacune legislative, con un primario ed essenziale intervento da parte della magistratura giudicante al fine di generare una giurisprudenza consolidata in materia, la quale risulta, al momento, ancora inesistente, con un’incertezza applicativa non indifferente soprattutto rispetto alle questioni pratiche non affrontate dal legislatore in sede di stesura della nuova disciplina normativa.
https://www.altalex.com/documents/news/2025/10/06/assegno-mantenimento-riforma-cartabia-novita-per-tutela-creditore


