Separazione e divorzio: l’intervento della riforma Cartabia sulle indagini di polizia tributaria
Potere d’indagine ex officio e collaborazione tra autorità giudiziaria e Guardia di Finanza. Il consolidamento legislativo di un potere preesistente
di Antonio Di Santo
La riforma Cartabia (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) è intervenuta anche in materia di separazione e divorzio. Con effetto a decorrere 28 febbraio 2023, è stato modificato il Codice di procedura civile e, in particolare, tramite il secondo comma dell’art. 473 bis 2 dello stesso Codice, è stato attribuito al giudice, nelle domande di contributo economico, il potere di ordinare, avvalendosi dell’ausilio della Guardia di Finanza territorialmente competente e appositamente delegata, specifiche indagini di polizia tributaria, volte ad accertare la complessiva situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria dei coniugi.
1. L’imperante voluntas legislativa di celerità nei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie
Già il nono comma dell’art. 5 della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante la disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (c.d. “Legge sul divorzio”), poi abrogato dall’art. 27, primo comma, lett. c), D. Lgs. n. 149/2022 ed avente effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 con applicazione per i procedimenti instaurati successivamente a tale data, stabiliva che “i coniugi d[oveva]no presentare all’udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone[va] indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso anche della polizia tributaria”.
Su tale scia, la riforma Cartabia ha, invero, inserito il Titolo IV bis, rubricato “Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie” all’interno del Libro II del Codice di procedura civile.
Segnatamente, sulla scorta dell’art. 473-bis.48 c.p.c., avente ad oggetto il tema delle produzioni documentali, proprio introdotto dalla riforma Cartabia con la nuova Sezione 2 del sopra menzionato Titolo riguardante i “[p]rocedimenti di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell’unione civile e di regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, nonché modifica delle relative condizioni”, è stato previsto come, nei procedimenti di cui alla presente sezione, al ricorso e alla comparsa di costituzione e risposta debba sempre allegarsi la documentazione di cui all’art. 473 bis 12, terzo comma, uniformando la regolamentazione che, in precedenza, disponeva diversità nell’allegazione documentale agli atti introduttivi rispetto ai succitati diversi procedimenti.
In particolar modo, qualora debbano essere formulate domande di contributo economico oppure in presenza di figli minori di età, sarà indispensabile allegare:
le dichiarazioni reddituali dell’ultimo triennio;
la documentazione comprovante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati ovvero di quote sociali;
gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari concernenti gli ultimi tre anni.
Si tratta di un’importante passo in avanti, volto a velocizzare il decorso della prima udienza, permettendo, così, al giudice di avere già il panorama ben dettagliato della situazione reddituale, economica e patrimoniale delle parti, senza dover disporre un’inutile udienza di rinvio, esclusivamente finalizzata all’acquisizione ovvero alla produzione della documentazione di cui supra.
2. La collaborazione tra Autorità e Guardia di Finanza
Come anticipato all’interno del paragrafo introduttivo, il secondo comma dell’art. 473 bis 2 c.p.c. ha disposto come “[c]on riferimento alle domande di contributo economico, il giudice p[ossa] d’ufficio ordinare l’integrazione della documentazione depositata dalle parti e disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, valendosi se del caso della polizia tributaria”.
Come si può agevolmente desumere da una prima lettura del nuovo dato normativa, la procedura volta all’introduzione processuale dei documenti attestanti l’effettiva posizione reddituale, economica e patrimoniale non risulta più dipendente da una precedente richiesta di una o di entrambe le parti.
In tal senso, la base ispiratrice della riforma Cartabia, volta ad incrementare i profili di celerità, efficacia ed efficienza del sistema giudiziario, è sembrata pienamente rispettata, con il rafforzamento di uno stretto rapporto di collaborazione tra l’Autorità Giudiziaria e la Guardia di Finanza, allo scopo ultimo di offrire una risposta tempestiva alle esigenze di tutela soprattutto delle persone più deboli coinvolte nei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie.
3. Il potere d’indagine ex officio per i provvedimenti riguardanti i figli: il consolidamento legislativo di un potere preesistente?
Anche se considerato come un elemento di novità, in realtà la riforma Cartabia ha voluto consolidare un potere già esercitato dal giudice ex officio, in virtù di quanto disposto dall’art. 337 ter, sesto comma, c.c., in materia di provvedimenti riguardanti, però, i figli, secondo cui “[o]ve le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi”.
Tale disposto è stato letto in deroga ad un principio corollario contenuto nell’art. 210, primo comma, c.p.c., circa l’ordine di esibizione alla parte o al terzo, per il quale “il giudice istruttore, su istanza di parte, può ordinare all’altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l’acquisizione al processo”.
Sul punto, si è espressa, però, la Suprema Corte, la quale, confutando le perplessità sopra esposte, ha affermato come “l’esercizio del potere, previsto nella specie dall’art. 337 ter c.c., comma 6, di disporre indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, che costituisce una deroga alle regole generali sull’onere della prova, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, non trattandosi di un adempimento imposto dalla istanza di parte” (
Cass., n. 24637/2021).
Precedentemente, tale autonomo potere di indagine previsto, in origine, in caso di giudizio di separazione, esclusivamente per la tutela della prole, venne, dalla giurisprudenza di legittimità (
Cass., n. 14081/2009, richiamando anche
Cass., n. 9861/2006), esteso altresì in ambito di separazione dei coniugi.
Invero, “[a]nche in materia di separazione dei coniugi deve ritenersi applicabile in via analogica la norma dell’articolo 5, comma 9, l. n. 898/70, come modificato dall’articolo 10 l. n. 74/87, il quale prevede, in tema di riconoscimento e quantificazione dell’assegno divorzile, che in caso di contestazioni il tribunale possa disporre indagini sui redditi e patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria. Peraltro, l’esercizio di tale potere rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che non è tenuto ad avvalersene ove ritenga provata compiutamente “aliunde” la situazione economica delle parti, ma ove non se ne avvalga non può rigettare le domande per la mancata dimostrazione della situazione economica delle parti”.
4. Conclusioni
Dai rilievi già indicati è possibile trarre le seguenti conclusioni.
Come abbiamo potuto constatare, la sussistenza di un potere esercitabile ex officio dal giudice, in materia di separazione e divorzio ovvero, nello specifico, in tema di provvedimenti riguardanti la prole, è sempre esistito.
In tal senso, lo scopo della riforma Cartabia è stato, non solo quello di cristallizzare tale facoltà per le domande di contributo economico in ambito di separazione e divorzio, ma soprattutto quello di consolidare un rapporto di maggiore cooperazione e supporto tra l’Autorità Giudiziaria e la Guardia di Finanza, al fine di giungere ad un decisum che possa rivelarsi il più equo, imparziale, reale possibile e soprattutto celere, onde evitare inutili udienze di rinvio (con una possibile lesione di quelli che sono i diritti delle persone più deboli coinvolte nei procedimenti di separazione e divorzio) atte esclusivamente ad una ricerca tramite produzione o richiesta di offerta documentale in giudizio, oltre che di accrescere i poteri previsti in capo al giudice.
Si è trattata, pertanto, di un’innovazione decisamente apprezzabile che potrà prevenire o, quanto meno, far emergere eventuali casi di false dichiarazioni reddituali e patrimoniali, artificiosamente create al fine di occultare beni, denaro o altre risorse, possedute in modo lecito o anche illecito (pensiamo, a titolo esemplificativo, al “tradizionale” reddito proveniente da attività svolta “in nero” oppure a beni immobili o attività economiche fittiziamente intestati a soggetti terzi), con lo scopo di andare a danneggiare la sfera economica, finanziaria e patrimoniale dell’altra parte, soprattutto nelle vicende giudiziarie mosse da sentimenti ben distanti dal carattere della consensualità.