Truffa online e pericoli del web: l’importanza dell’educazione informatica
Il ruolo essenziale della pre-informazione in caso di truffe online: come difendersi dai truffatori a distanzari
È indubbio come negli ultimi decenni il mondo del web sia esploso e, con esso, i potenziali pericoli dell’online, soprattutto ai danni di chi non dispone di una sufficiente educazione informatica; pane per i denti dei truffatori a distanza che non attendono altro che sfruttare tale “ignoranza” per procurare a sé o ad altri indebiti vantaggi, ai danni della vittima prescelta.
Un’ignoranza che si tramuta anche sul piano normativo, il quale non ha adeguato il corrente impianto penale a tale “nuova” fattispecie, posto che la truffa online non costituisce un’autonoma ipotesi di reato ma, come vedremo a breve, è da ricomprendere nel concetto generale di truffa di cui all’art. 640 c.p.
1. Il reato di truffa
Come sopra anticipato, il legislatore punisce chiunque, tramite artifizi o raggiri, induce altri in errore, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
Si tratta di una disposizione avente la finalità di tutelare, non solo, l’interesse patrimoniale del soggetto passivo ma, in un’ottica più ampia, anche quello pubblicistico del corretto esercizio della libertà di scelta.
Per “artificio”, bisogna intendere qualsivoglia atto di simulazione o dissimulazione della realtà, che possa trarre in errore la vittima mentre con la denominazione di “raggiro”, bisogna ricomprendere ogni attività finalizzata a far credere vera una circostanza falsa.
Ad ogni modo, come da consolidata giurisprudenza di legittimità, anche il mendacio o il silenzio, maliziosamente serbato dall’agente, sono da ricomprendere nella dinamica causale della fattispecie illecita.
La condotta del truffatore dovrà essere in grado di realizzare un danno, quale perdita patrimoniale sotto il profilo sia del lucro cessante sia del danno emergente, ed un profitto, il quale potrà avere risvolti anche non prettamente economici ma anche solo di natura personale (pensiamo, ad esempio, ad una finalità di vendetta dell’agente).
Sul piano dell’elemento soggettivo, invece, la punibilità del reato è prevista a titolo di dolo generico in termini di piena consapevolezza e volontà, non essendo, pertanto, rilevante la finalità perseguita dal soggetto agente.
Ai successivi commi, la succitata disposizione ha previsto un inasprimento della pena in caso di commissione del fatto ai danni dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, laddove il fatto sia commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’autorità, oppure laddove l’autore abbia approfittato di circostanze di reato, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali ostacolare la pubblica o privata difesa, ex art. 61, n. 5, c.p.
2. Truffa online: una circostanza aggravante dell’art. 640 c.p.c
Proprio con riferimento alla circostanza della c.d. “minorata difesa”, di cui all’art. 61, n. 5, c.p. che rappresenta, forse, una delle più popolari forme di truffa sul web nel comunissimo caso degli acquisti a distanza, la Suprema Corte è intervenuta, in tempi recenti, per statuire come tale aggravante ricorra nell’eventualità di trattative, iniziate e terminate, solo sul web, posto, peraltro, che “il venditore si pone in una posizione di netto vantaggio rispetto all’acquirente”.
Il già menzionato non potrà, invero, svolgere verifiche ma solo limitarsi alla mera lettura ed acquisizione dei dati riportati sul sito circa le qualità dello specifico articolo posto in vendita.
In particolare, ad avviso degli Ermellini, “sussiste l’aggravante della minorata difesa nell’ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti online, poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima e quello in cui, invece, si trova l’agente determina una posizione di maggior favore di quest’ultimo, che può facilmente schermare la sua identità, fuggire e non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell’acquirente” (Cass., n. 2902/2022).
Tale pronuncia rappresenta la cristallizzazione di un importante principio di tutela a favore del consumatore e, più in generale, degli “avventori” delle attività commerciali virtuali, più o meno lecite.
3. La particolare ipotesi della truffa contrattuale
Proseguendo nella disamina di tale fattispecie, è necessario notare come gli Ermellini abbiamo, altresì, delineato una particolare ipotesi di c.d. “truffa contrattuale”.
Ciò verrà a realizzarsi nell’eventualità della “mancata consegna della merce acquistata e pagata, nell’eventualità in cui siano stati indicati un “prezzo conveniente” di vendita sul “web” e un falso luogo di residenza del venditore, posto che tale circostanza evidenzia sintomaticamente la presenza del dolo iniziale del reato, da ravvisarsi nella volontà di non adempiere all’esecuzione del contratto sin dal momento dell’offerta on-line” (Cass., n. 45115/2019).
Parimenti, la giurisprudenza di legittimità ha inteso circoscrivere i confini di tale specifica condotta, avvalorandone la sussistenza anche sul piano giuridico, distinguendola, così, dalla similare ipotesi della frode in commercio.
4. Come tutelarsi in via preventiva e cosa fare in caso di truffa online
Dopo aver approfondito, sul piano giuridico-normativo, la condotta illecita, appare opportuno soffermarsi sulle tutele da adottare sia preventivamente sia successivamente.
Invero, laddove ci si accorga di essere stati vittima di una truffa online, sarà essenziale procedere con immediatezza a sporgere formale denuncia-querela direttamente presso un Comando di Polizia oppure, anche indirettamente per maggiore celerità, sul sito web della Polizia postale (bisogna, tuttavia, ricordare che si tratta solo di un primo step e sarà, comunque, necessario recarsi fisicamente presso un ufficio della Polizia per avvalorare legalmente l’iter avviato online).
Sarà molto importante indicare, in maniera precisa, il sito web, l’indirizzo e-mail o la piattaforma digitale, dove la truffa (che potrà andare dal furto dei propri dati personali fino alla compravendita di articoli vari), anche solo in via tentata, si è consumata.
Ad ogni modo, prima di sfociare nella realizzazione (più o meno tentata) del reato, sarà essenziale tutelarsi ex ante, guardando, con opportuno sospetto, a tutte quelle situazioni digitali ambigue: basti pensare, ad esempio, a tutti quei siti web o e-mail in arrivo che ci richiedono l’inserimento di dati personali, a siti web non dotati del lucchetto verde in grado di comprovare la sicurezza dell’indirizzo oppure a quelle e-mail che ci richiedono di completare un acquisto o un’iscrizione ad un determinato servizio anche gratuito, il cui mittente riporta un nome insospettabilmente diverso da quello corretto (magari cambiando anche solo una lettera che, ad un occhio meno vigile in prima battuta, potrà sfuggire).
Prima di svolgere qualsivoglia tipologia di acquisto online, sarà, pertanto, essenziale effettuare uno “studio” preventivo che possa darci certezza della sicurezza della nostra azione digitale.
5. Conclusioni
Dalle considerazioni sopracitate, si può concludere come, ad oggi, il commercio online sia divenuto, soprattutto a seguito degli anni restrittivi, imposti dal Covid-19, appena superati, superiore a quello fisico (non risulta essere un mistero come, dal 2020, moltissime attività commerciali fisiche siano state costrette alla chiusura definitiva per i mancati incassi).
Ciò, come sopra descritto, ha portato all’espansione anche del mercato dei truffatori che hanno rinvenuto nell’online uno strumento facile, veloce ed immediato di profitto, potendo sfuggire anche alla punibilità.
Sul punto, basti pensare alle difficoltà di rintracciabilità fisica e patrimoniale dei soggetti agenti dietro un determinato sito web, anche per la mancanza di idonei strumenti di ricerca in capo alla Giustizia italiana non ancora sufficientemente evoluta in tal senso, come comprovante dal mancato riconoscimento legislativo, in forma autonoma, di tale fattispecie illecita.
Sarà, quindi, indispensabile, per una corretta salvaguardia della propria sfera patrimoniale, attuare, come sopra già spiegato, delle auto-tutele incentrate su una corretta educazione informatica, evitando, ad esempio, di rispondere ad sms o e-mail di phishing oppure, laddove non si abbia certezza di un determinato sito per l’acquisto di un certo prodotto, leggere le recensioni di quel sito, diffidare da prezzi eccessivamente vantaggiosi e fuori mercato oppure, cosa si consiglia caldamente anche per una ripresa economica del nostro Paese, verificare la presenza di eventuali rivenditori fisici sul territorio.