Il gioco d’azzardo in Italia: i confini della sua liceità
Disciplina penale e rapporto tra ludopatia e capacità d’intendere e di volere
Gratta e vinci, dieci e lotto e slot machines di ogni tipologia: sono solo alcuni esempi di gioco d’azzardo presenti in Italia.
Come dimostrato tristemente dai fatti di cronaca degli ultimi anni, sono sempre più in aumento le persone che, per colpa di sfortunate vicende personali (fattori psico-sociali, culturali ed economici), cercano di trovare in questi giochi d’azzardo quasi una sorta di conforto o di “eccitazione” continua, cadendo nella trappola della ludopatia, ovvero per cercare facili e veloci forme di guadagno, per sopperire alla mancanza di liquidità e/o ripagare debiti contratti in precedenza.
Ad ogni modo, accanto al gioco d’azzardo non legalizzato, ci sono dei casi in cui lo Stato sottopone al suo controllo determinati giochi come, ad esempio, il Lotto, l’Enalotto, Gratta e vinci, lotterie e determinate sale gioco.
Un’eccezione al divieto di esercizio in case da gioco di cui si approfondirà nei successivi paragrafi è l’esercizio del gioco d’azzardo sulle navi da crociera in fase di navigazione e all’interno dei Casinò che, in Italia, sono quattro: a Saint Vincent, Campione d’Italia, Sanremo e Venezia.
Sommario
- La normativa penale dell’istituto del gioco d’azzardo
- Il gioco d’azzardo patologico: rapporto tra ludopatia e capacità d’intendere e di volere
- Conclusioni
1. La normativa penale dell’istituto del gioco d’azzardo
“Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un gioco d’azzardo o lo agevola è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore a euro 206.
Se il colpevole è un contravventore abituale o professionale, alla libertà vigilata può essere aggiunta la causazione di buona condotta”.
Così recita l’art. 718 c.p. che tutela l’interesse statale ad esercitare un controllo ben preciso rispetto al gioco d’azzardo, disciplinando, alla successiva disposizione, specifiche circostanze aggravanti, con un raddoppio della pena, “1) se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco; 2) se il fatto è commesso in un pubblico esercizio; 3) se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti; 4) se fra coloro che partecipano al giuoco sono persone minori degli anni diciotto”.
Il legislatore ha, pertanto, voluto punire sia le condotte aventi ad oggetto la tenuta di un gioco d’azzardo sia quelle dedite alla sua organizzazione, direzione ed amministrazione, non solo tramite una partecipazione diretta ad esso ma anche attraverso una sua mera agevolazione (altresì in forma omissiva).
Come indicato dalla Suprema Corte in materia, per l’accertamento di tale fattispecie “è necessaria la prova dell’effettiva esistenza di mezzi atti ad esercitarlo, dell’effettivo svolgimento di un gioco e, qualora si tratti di apparecchi automatici da gioco di natura aleatoria, dell’effettivo esercizio dell’apparecchio per fini di lucro, non essendo sufficiente, in tale ultimo caso, accertare che lo stesso sia potenzialmente utilizzabile per l’esercizio del gioco d’azzardo” (Cass., n. 25032/2016).
Invero, per l’ipotesi di cui al sopracitato art. 718 c.p., risulta indispensabile il raggiungimento della prova rispetto alla realizzazione dell’attività a fini di lucro, non potendosi desumere dalla mera proposizione di un gioco vietato dall’apparecchio (Cass., n. 40512/2015).
In tal senso, s’inserisce l’art. 720 c.p. che, in materia di partecipazione ai giochi d’azzardo, punisce “[c]hiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza esser concorso nella contravvenzione preveduta dall’articolo 718, è colto mentre prende parte al giuoco di azzardo”, prevedendo, al comma successivo, un aumento di pena “1) nel caso di sorpresa in una casa da giuoco o in un pubblico esercizio; 2) per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti”.
In materia, gli Ermellini hanno specificato come “[a]i fini della contravvenzione di partecipazione a giuoco d’azzardo devono considerarsi colte in flagranza non solo le persone colte a giuocare, ma anche quelle che, per le circostanze di ambiente e le altre particolari condizioni del caso concreto, al momento della irruzione dell’autorità, abbiano mostrato una effettiva partecipazione al giuoco nel momento immediatamente precedente alla sorpresa. Infatti, in tema di flagranza del giuoco d’azzardo non è necessario che il giocatore sia sorpreso al tavolo da gioco, essendo sufficiente che egli sia sorpreso nel locale da gioco ed in presenza degli strumenti e delle tracce evidenti del gioco in atto” (Cass., n. 7819/1998).
Passando, poi, all’identificazione del gioco d’azzardo, l’art. 721 c.p. statuisce come siano “giuochi d’azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria” e come siano “case da giuoco i luoghi di convegno destinati al giuoco d’azzardo anche se privati e anche se lo scopo del giuoco è sotto qualsiasi forma dissimulato”.
Di conseguenza, per aversi “giuoco d’azzardo” deve esserci un carattere aleatorio della vincita o della perdita, rilevando solo in via parziale l’abilità e le doti del soggetto, nonché il fine di lucro (consistente in denaro o altro bene) desiderato dalle parti (sul punto, cfr. Cass. n. 48489/2003, che ha statuito come “[i]l fine di lucro richiesto in materia di gioco d’azzardo ricorre ogni qual volta il giocatore partecipi al gioco anche per conseguire vantaggi economicamente rilevanti, e va identificato in relazione al giocatore e non all’organizzazione o gestore del gioco, il quale ricava ordinariamente un utile dall’organizzazione o gestione professionale del gioco, sia esso o meno d’azzardo”), intendendo quale “casa da giuoco” un qualsivoglia luogo ove viene a svolgersi tale attività, non rilevando la natura o le caratteristiche di tale luogo.
2. Il gioco d’azzardo patologico: rapporto tra ludopatia e capacità d’intendere e di volere
Negli ultimi anni, gli Ermellini sono stati chiamati, in plurime occasioni, a pronunciarsi rispetto ai casi in cui la dipendenza dal gioco d’azzardo sia in grado di inficiare la capacità d’intendere e di volere.
Come illustrato dalla Corte di Cassazione, “[i]l gioco d’azzardo patologico viene classificato per i più recenti approdi della nosologia medica (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali o DSM nei suoi successivi aggiornamenti) quale disturbo del controllo degli impulsi e definito come comportamento persistente, ricorrente e maladattativo che registra una compromissione delle attività personali, familiari o lavorative” (Cass., n. 33463/2018).
La Suprema Corte, chiamata a valutare la rilevanza di un disturbo di ludopatia rispetto alla capacità d’intendere e di volere del soggetto agente nonché all’imputabilità del reato, ha affermato come “anche i ‘disturbi della personalità, che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di ‘infermità’, purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale” (Cass., n. 14525/2021, conforme a Cass., n. 30733/2018).
In sostanza, la ludopatia ben può divenire una causa di esclusione dell’imputabilità del soggetto agente, laddove sia tale, per intensità, da escludere la sua tradizionale capacità di autodeterminazione.
3. Conclusioni
Negli ultimi anni, maggiormente con i diversi lockdown che si sono succeduti in occasione della diffusione del virus Covid-19, come dimostrato dalle numerose statistiche effettuate in tale ambito, il gioco d’azzardo, soprattutto, online è aumentato.
Nel 2020, invero, a causa delle diverse restrizioni e alla chiusura forzata delle sale da gioco, centri di scommesse e Bingo, si è innalzata la percentuale di persone “costrette” a ricorrere alla rete telematica, di persone che, per la noia di trascorrere intere settimane rinchiuse in casa e per la voglia di ricercare uno svago, hanno deciso di ricorrere al gioco d’azzardo online oppure di persone (anche in forma organizzata) che, per perseguire finalità illecite di riciclaggio, hanno optato per le piattaforme online maggiormente accessibili.
Come sopra anticipato, nel corso degli anni, il nostro ordinamento (nazionale, regionale e comunale) è intervenuto, più volte, per disciplinare la materia del gioco d’azzardo, sia per tutelare i più deboli e svantaggiati che sono tra i soggetti più colpiti sia per contrastare il fenomeno del crimine organizzato e delle frodi.
Ciò che, a prima vista, sembra mancare è un testo unico in grado di raccogliere la disciplina che si è succeduta negli anni (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, leggi statali, regolamenti di funzionamento delle amministrazioni, leggi regionali, regolamenti ed ordinanze comunali), per comprendere quali siano le lacune, anche a livello di trattamento sanzionatorio eccessivamente mite, tutt’ora sussistenti, soprattutto alla luce dello sfrenato sviluppo (altresì, per via di un regime fiscale favorevole) di recente avuto dal mercato online del gioco d’azzardo che, proprio per la sua non tangibilità, sembra più facilmente sfuggire alla tradizionale normativa.